Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/2026

Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/2026
Chiarimenti operativi sulle novità del DL 159/2025 per la sicurezza sul lavoro.
- Attività di vigilanza
- Appalto e subappalto
- Badge di cantiere
- Patente a crediti
- Notifica preliminare
- Misure di prevenzione di condotte violente o moleste
- Dispositivi di protezione individuali
- Requisiti di sicurezza delle scale
- Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
- Formazione in materia di SSL
Attività di vigilanza, appalto e subappalto
Vengono disposti in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
Ciascun Ispettorato dovrà avvalersi di tutte le informazioni a disposizione, ivi comprese le informazioni disponibili sulla base delle notifiche preliminari, che devono riportare anche l’indicazione delle imprese “che operano in regime di subappalto”.
Badge di cantiere
Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali), sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale.
Il badge di cantiere, pertanto, non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 ma ne aggiunge un’ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un codice univoco anticontraffazione.
Occorre sottolineare che la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione di un decreto ministeriale. Una volta adottato il decreto ministeriale e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.
Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con ulteriore decreto ministeriale.
Si prevede a carico dei datori di lavoro e dirigenti “la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore” nelle ipotesi in cui non abbiamo munito il personale occupato della tessera di riconoscimento.
Patente a crediti
Decurtazioni per lavoro “nero”
La decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. Si prevede la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare, con un’ulteriore decurtazione di un credito, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l’aggravante per “l’impiego di lavoratori stranieri, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza ovvero di lavoratori beneficiari dell’assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro”.
Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026.
Sanzioni per mancanza della patente a crediti o per crediti insufficienti
Viene innalzata ad euro 12.000 la soglia minima prevista per la sanzione amministrativa per l’ipotesi di impresa o lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente o con patente con punteggio inferiore a 15 crediti.
Tutte le volte in cui il valore dei lavori non sarà determinabile oppure il 10% dello stesso risulti inferiore a 12.000 euro, sarà quest’ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio che, in concreto, sarà pari ad euro 4.000.
Notifica preliminare
Per effetto della modifica apportata all’Allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008, che reca il contenuto obbligatorio della notifica preliminare di cui all’art. 99 del medesimo Decreto, la stessa dovrà indicare, il codice fiscale o la partita IVA nonché quali imprese operano in regime di subappalto.
Misure di prevenzione di condotte violente o moleste
Modificato l’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, aggiungendo tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è contemplata anche “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62”.
Dispositivi di protezione individuali
Modificato il dettato dell’art. 77, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 secondo il quale il datore di lavoro “mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi”.
Requisiti di sicurezza delle scale
Riformulato l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, che fa riferimento alle scale verticali permanenti, ossia quelle “fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso”, aventi “altezza superiore a 5 metri” e “inclinazione superiore a 75 gradi”.
Le scale devono essere provviste in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’art. 115 o di una gabbia di sicurezza. La norma prevede che la scelta sia effettuata “in base alla valutazione del rischio”, poiché è necessario tener conto delle situazioni in cui dalla presenza della gabbia possano derivare criticità (ad es. quando essa può costituire un ostacolo nelle procedure di soccorso).
Pertanto, specie in relazione alle scale già installate, qualora le stesse siano prive di gabbia, le verifiche ispettive dovranno essere tese ad accertare che le procedure di utilizzo siano state aggiornate includendovi la previsione dell’impiego di sistemi di protezione individuale, nonché a verificare che tale sistema sia effettivamente stato messo a disposizione dei lavoratori.
Restano invariate le ulteriori caratteristiche della scala:
- distanza minima pari a 15 cm tra i pioli e la parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata;
- distanza massima pari a 60 cm tra il piano dei pioli e la parete della gabbia dal lato opposto ad essi.
È, inoltre, ribadito che la gabbia di sicurezza “deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno”.
Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Modificato anche l’art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008. È anzitutto ribadito l’obbligo di dare priorità ai sistemi di protezione collettivi rispetto a quelli individuali, esplicitando inoltre quali, tra le misure di protezione collettiva, siano quelle da adottare in via prioritaria: parapetti e reti di sicurezza.
È stata inoltre rivista la disciplina dei sistemi di protezione individuale, ai quali si ricorre in via subordinata. Si elencano quattro diverse tipologie di sistemi:
- sistemi di trattenuta;
- sistemi di posizionamento sul lavoro;
- sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- sistemi di arresto caduta.
Si precisa, inoltre, che tutti i suddetti sistemi sono “costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento”. Fermo restando che vanno scelti in base all’idoneità “per l’uso specifico”, stabilisce che i primi tre sistemi hanno priorità rispetto all’ultimo.
Formazione in materia di SSL
Il legislatore rinvia all’Accordo Stato-Regioni per l’individuazione dei requisiti e dei criteri per l’accreditamento “dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Si estende l’obbligo di aggiornamento periodico del RLS anche agli RLS delle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle “modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta”.
Inoltre, in merito alla registrazione delle competenze acquisite a seguito dello svolgimento di attività di formazione in materia di SSL, si sostituisce il riferimento al libretto formativo del cittadino con i riferimenti al fascicolo elettronico del lavoratore e al fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, al fine di integrare i dati nel SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).
Infine, è stato aggiunto l’art. 1-bis, recante il “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.
In deroga a quanto previsto dall’art. 37, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui “La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”, limitatamente ai lavoratori impiegati nelle tipologie di pubblici esercizi elencati all’art. 5 della L. n. 287/1991 e nelle imprese turistico-ricettive, la disposizione in parola prevede la conclusione delle suddette attività entro 30 giorni dall’assunzione (o dall’inizio dell’utilizzazione).
I nostri consulenti rimangono a Vs. disposizione per ulteriori informazioni in merito


