Commento a nuove sentenze
Portiamo in evidenza due sentenze particolarmente interessanti in merito alla figura del Preposto aziendale e infortuni dovuti a macchine non conformi
a. Quando il preposto individuato non ha le competenze necessarie
Qualora un infortunio sia dipeso dall’utilizzo di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta, non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.
Questo è quanto emerge dalla lettura di una recente sentenza della IV Sezione penale della Corte di Cassazione. Viene riconosciuta altresì, si legge ancora nella sentenza, la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità di un macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, lo stesso non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita.
Sono due principi questi riguardanti la sicurezza di macchine e impianti che la suprema Corte ha ribadito in questa sentenza, chiamata a decidere su un ricorso avanzato da un concedente in uso di un macchinario condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile dell’infortunio accaduto a un lavoratore durante il suo utilizzo per non avere in particolare verificato le sue condizioni di sicurezza prima della consegna all’utilizzatore.
b. Responsabilità per infortuni con macchine non conformi
Una sentenza molto recente, (Cassazione Penale, Sez.IV, 15 febbraio 2024 n.6790), ha gettato una importante luce sul tema delle competenze del preposto.
La Cassazione ha confermato la “rilevanza causale della condotta colposa del datore di lavoro, chiamato – come detto – a rispondere, sul piano penale, del sinistro occorso al lavoratore per aver, a monte, designato, in maniera imprudente e negligente, un preposto privo delle necessarie capacità professionali e, pertanto, inidoneo a svolgere, in sua vece, i richiesti compiti di vigilanza e per avere poi, in prima persona, quale soggetto in concreto obbligato all’espletamento di detta attività per effetto della previa designazione inidonea, omesso l’adozione di iniziative valevoli a impedire il verificarsi dell’evento, consentendo o, comunque, non impedendo, ancorché ne avesse la possibilità e, prim’ancora, l’obbligo, che all’effettuazione dell’operazione durante la quale ebbe a verificarsi il sinistro attendesse un prestatore d’opera privo delle richieste competenze.”
Detto in parole povere: fino a che punto si può rimproverare ad un preposto di aver omesso di vigilare correttamente laddove questi non abbia le competenze necessarie (complessivamente intese)?
E’ chiaro che occorrerà fare delle valutazioni caso per caso, analizzando le variabili (in termini di causalità e di colpa) che hanno inciso di volta in volta sulla produzione dell’evento lesivo, ma la riflessione a monte deve essere quella di individuare preposti dopo averne valutato le competenze che devono essere ritenute adeguate.
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