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Formazione

A seguito della valutazione del rischio di incendio eseguita ai sensi del D.M. 10/03/1998 e relativi allegati, e secondo i criteri di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro e/o il dirigente devono:

  • nominare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro
  • provvedere alla loro formazione, informazione ed addestramento, come previsto dagli art.  36 e 37 D.Lgs. 81/08

Il numero di lavoratori incaricati, solitamente è di 1 addetto ogni 10 lavoratori presenti in azienda.

Sempre sulla base della valutazione dei rischi è possibile identificare il livello di rischio d’incendio dell’intero luogo di lavoro o di parte di esso; questo livello può essere basso, medio o elevato e in base alla classe di rischio in cui l’azienda rientra, i lavoratori incaricati di far parte della squadra antincendio dovranno frequentare:


Corso per Addetto Antincendio per attività ad elevato rischio di incendio
(16 ore di formazione)

  • Industrie e depositi di cui all’art. 4 e 6 del D.Lgsl. 334/99
  • Fabbriche e depositi di esplosivi
  • Centrali termoelettriche
  • Aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili
  • Impianti e laboratori nucleari
  • Depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 20.000 mq
  • Attività commerciali ed espositive con superficie coperta superiore a 10.000 mq
  • Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
  • Alberghi con oltre 200 posti letto
  • Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
  • Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
  • Uffici con oltre 1000 dipendenti
  • Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi


Corso per Addetto Antincendio per attività a medio rischio di incendio

(8 ore di formazione)

  • Attività rientranti nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nel D.P.R. n. 689/1959 escluse quelle indicate come rischio elevato cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto


Corso per Addetto Antincendio per attività a basso rischio di incendio

(4 ore di formazione)

  • Attività non rientranti fra le precedenti con fattori di rischio d’incendio limitati

Aggiornamento

L’Art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08 introduce l’obbligo di aggiornamento periodico per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo.

 Ad oggi, non è ancora stato emanato uno specifico decreto che disciplini la durata e la periodicità di tale aggiornamento, ma il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha divulgato una circolare contenente i contenuti didattici da svolgere e la durata per i corsi di aggiornamento, ossia:

  • Attività a rischio basso: minimo 2 ore di aggiornamento, ogni 5 anni dal corso di formazione
  • Attività a rischio medio : minimo 5 ore di aggiornamento, ogni 5 anni dal corso di formazione
  • Attività a rischio elevato : minimo 8 ore di aggiornamento, ogni 5 anni dal corso di formazione

Per le specifiche attività indicate nel D.M. 10/03/98 di rischio elevato, è necessario sostenere uno specifico esame presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.