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Formazione

L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 dichiara che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento delle funzioni di RSPP per consulenti o dipendenti è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I contenuti dei corsi RSPP sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e modificati dal successivo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2017 e si compone dei seguenti moduli:
  • modulo A – effettuabile anche in e-Learning (corso propedeutico comune per RSPP e ASSP che prevede la frequenza di 28 ore di formazione in aula valido per qualsiasi macro-settore di attività lavorativa);
  • modulo B comune – effettuabile solo in presenza (corso di specializzazione specifico della durata totale di 48 ore, sia per RSPP sia per ASPP); per coloro che vogliono ricoprire l’incarico di RSPP in specifici settori è necessario frequentare, oltre al modulo B comune, anche dei moduli di specializzazione: SP1 – agricoltura e Pesca 12 ore; SP2 – cave e costruzioni 16 ore; SP3 Sanità residenzaiale 12 ore; SP4 chimico-petrolchimico 16 ore.
  • modulo C (solo per RSPP) effettuabile solo in presenza (corso di specializzazione specifico sui temi della comunicazione della durata minima di 24 ore).

I corsi abilitano liberi professionisti e lavoratori che hanno svolto e terminato tutti i corsi a svolgere il ruolo di RSPP sia nella propria azienda sia per altre aziende (facendo riferimento ai settori merceologici relativi al modulo B comune, oppure ai moduli di specializzazione).

Non è possibile assumere il ruolo di RSPP se prima non sono terminati tutti i corsi A + B + C, oppure non dimostrati gli esoneri, ad esempio i laureati in ingegneria, a seconda delle classi di laurea, godono di esoneri per moduli A e B. Nel caso, controllare al proprio Ordine professionale se la  laurea gode di esenzione (nel caso, si dovrebbe fare solo il modulo C).

Aggiornamento

L’accordo Stato-Regioni del luglio 2016 definisce le tipologie di corsi di formazione di aggiornamento per i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. L’aggiornamento consiste nella partecipazione a  un corso di 40 ore per RSPP da effettuarsi con periodicità quinquennale che può essere effettuato anche in modalità e-learning.

Il corso di aggiornamento per RSPP/ASPP fornisce ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che intendono continuare a svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione l’aggiornamento necessario per quanto riguarda le tematiche della sicurezza e salute nei luogo di lavoro e le novità della normativa vigente.
I contenuti di questo corso affrontano le significative evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda dopo il D.Lgs. 81/2008, alle nuove modalità di gestione della formazione dei lavoratori, agli aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione affrontati tramite applicazioni pratiche e approfondimenti esemplificativi.

L’aggiornamento per RSPP, se erogato ai sensi dell’Accordo Stato Regioni luglio 2016, vale anche come aggiornamento per la figura del Coordinatore di cantiere in fase di progettazione ed esecuzione e anche come credito parziale per l’aggiornamento della figura del Docente Formatore.

Il quinquennio decorre dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conseguimento della laurea in una delle classi di esenzione previste dal Testo Unico.  Nel caso in cui un RSPP non riesca a completare entro 5 anni l’aggiornamento della propria formazione RSPP, perde i requisiti e quindi non può più svolgere nel ruolo. Qualora i RSPP non siano in regola con i requisiti formativi, viene di fatto violato l’art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 in base al quale il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda.

La mancata nomina dell’RSPP è contemplata nell’allegato I del Testo Unico sicurezza, cioè nell’elenco delle violazioni ritenute gravi che se reiterate possono portare alla sospensione dell’attività. In caso di assenza di nomina dell’RSPP o di RSPP scaduto dal ruolo per mancanza di aggiornamento, le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente consistono nell’arresto da tre a sei mesi o nell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.