Formazione
L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 dichiara che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento delle funzioni di RSPP per consulenti o dipendenti è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
- modulo A – effettuabile anche in e-Learning (corso propedeutico comune per RSPP e ASSP che prevede la frequenza di 28 ore di formazione in aula valido per qualsiasi macro-settore di attività lavorativa);
- modulo B comune – effettuabile solo in presenza (corso di specializzazione specifico della durata totale di 48 ore, sia per RSPP sia per ASPP); per coloro che vogliono ricoprire l’incarico di RSPP in specifici settori è necessario frequentare, oltre al modulo B comune, anche dei moduli di specializzazione: SP1 – agricoltura e Pesca 12 ore; SP2 – cave e costruzioni 16 ore; SP3 Sanità residenzaiale 12 ore; SP4 chimico-petrolchimico 16 ore.
- modulo C (solo per RSPP) effettuabile solo in presenza (corso di specializzazione specifico sui temi della comunicazione della durata minima di 24 ore).
I corsi abilitano liberi professionisti e lavoratori che hanno svolto e terminato tutti i corsi a svolgere il ruolo di RSPP sia nella propria azienda sia per altre aziende (facendo riferimento ai settori merceologici relativi al modulo B comune, oppure ai moduli di specializzazione).
Aggiornamento
L’accordo Stato-Regioni del luglio 2016 definisce le tipologie di corsi di formazione di aggiornamento per i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. L’aggiornamento consiste nella partecipazione a un corso di 40 ore per RSPP da effettuarsi con periodicità quinquennale che può essere effettuato anche in modalità e-learning.
L’aggiornamento per RSPP, se erogato ai sensi dell’Accordo Stato Regioni luglio 2016, vale anche come aggiornamento per la figura del Coordinatore di cantiere in fase di progettazione ed esecuzione e anche come credito parziale per l’aggiornamento della figura del Docente Formatore.
Il quinquennio decorre dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conseguimento della laurea in una delle classi di esenzione previste dal Testo Unico. Nel caso in cui un RSPP non riesca a completare entro 5 anni l’aggiornamento della propria formazione RSPP, perde i requisiti e quindi non può più svolgere nel ruolo. Qualora i RSPP non siano in regola con i requisiti formativi, viene di fatto violato l’art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 in base al quale il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda.
