GESTIONE RAEE per retail elettrodomestici ed elettronica

GESTIONE RAEE per i RIVENDITORI di elettrodomestici e dispositivi elettronici
La Legge 147/2025 del 3 ottobre 2025, di conversione del D.L.116/2025, più noto come Decreto-legge “Terra dei Fuochi”, modifica il Decreto Legislativo 49/2014 sulla gestione dei RAEE e introduce 2 importanti novità per i rivenditori di elettrodomestici e dispositivi elettronici con l’intento di intercettare e tracciare maggiori quantità di rifiuti elettronici.
NOVITA’ PER I RIVENDITORI
- Raccolta dei RAEE: al momento della consegna a domicilio dell’apparecchiatura acquistata dal consumatore, i rivenditori che ritirano l’apparecchio sostituito (ritiro 1 contro 1) possono ritirare anche tutti gli altri RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza che il consumatore sia obbligato ad acquistare un prodotto equivalente.
- Sanzioni amministrative ai distributori: se non vengono registrati sul portale del Centro di Coordinamento RAEE i depositi preliminari (punti vendita, magazzini…) dove collocano i rifiuti elettronici ritirati ai consumatori o non comunicano al Centro di Coordinamento RAEE i quantitativi di RAEE movimentati. L’importo delle sanzioni va dai 2.000 ai 10.000 euro, mentre per l’inesatta o incompleta trasmissione delle informazioni le sanzioni sono ridotte della metà.
Un rivenditore può costituire un solo deposito preliminare dove collocare i RAEE ritirati oppure più di uno. Se i RAEE vengono collocati anche in sedi diverse rispetto a quella del punto vendita, la sede del punto vendita deve comunque essere registrata sul portale del Centro di Coordinamento RAEE tra quelle dei depositi preliminari in quanto luogo dove si generano i rifiuti.
Punto A -REGISTRAZIONE DEI DEPOSITI PRELIMINARI SUL PORTALE CDC RAEE
La registrazione, accessibile a questo link: areariservata.cdcservizi.it/app/, prevede:
- l’inserimento dei dati utente (nome, cognome, contatti, ecc.)
- l’inserimento dei dati anagrafici del punto vendita (ragione sociale, codice fiscale, sede, ecc.)
- l’indicazione del punto vendita come deposito preliminare (selezione del servizio D6)
- l’inserimento dei dati anagrafici di eventuali depositi preliminari, diversi dalla sede del punto vendita, dove vengono collocati i RAEE (selezione del servizio D6).
Punto B – COMUNICAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RAEE RACCOLTI
Per comunicare i quantitativi di RAEE raccolti, il CdC RAEE mette a disposizione il documento “Dichiarazione annuale RAEE movimentati” scaricabile di seguito, da compilare e inviare all’indirizzo mail [email protected].
N.B. La comunicazione deve riguardare solo ed esclusivamente i volumi di rifiuti elettronici gestiti nel corso dell’anno 2024. Sarà possibile comunicare i volumi gestiti nell’anno 2025 a partire da gennaio 2026 secondo le nuove modalità di comunicazione che verranno rese disponibili sul sito web del CdC RAEE.
In caso non vi sia stata alcuna gestione di RAEE nell’anno 2024, si richiede di inviare una mail a [email protected], con oggetto Dichiarazione PdV 2024, a cui allegare l’autocertificazione debitamente compilata, scaricabile dal sito: https://www.cdcraee.it/news/in-g-u-il-decreto-legge-terra-dei-fuochi-le-novita-per-i-distributori-di-aee/
In caso tutti i RAEE siano stati gestiti da luoghi di raggruppamento serviti direttamente dal CdC RAEE nell’anno 2024, è sufficiente inviare una mail a [email protected], con oggetto Dichiarazione PdV 2024, a cui allegare l’autocertificazione debitamente compilata, scaricabile sempre dal sito sopra citato.
Per ulteriori informazioni potete contattare:
Settore Ambiente – Ufficio 0721.987027 interno 4
Geom. Cavalletti Luca
Cell. 393.9288436
Email: [email protected]
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