Legge 215/2021 – Nuove misure a tutela della sicurezza sul lavoro

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PRINCIPALI NOVITA’ LEGGE 215/21
Recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n. 301 del 20-12-2021) Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2021
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Il DL fiscale 146/2021, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215, contiene numerosi interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si segnala che la mancanza di un regime transitorio impone una rapida valutazione delle novità in considerazione della loro attuazione.
Articolo 13 del Dlgs 81/2008 (Vigilanza)
Il DL 146/2021 ha modificato le competenze in tema di vigilanza in materia di salute e sicurezza, attribuendole complessivamente anche all’Ispettorato del lavoro equiparandole a quella finora spettanti all’azienda sanitaria locale competente per territorio.
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Articolo 14 del Dlgs 81/2008 (Sospensione dell’attività imprenditoriale)
Il DL 146/2021 ha complessivamente riscritto l’articolo 14 del Dlgs 81/2008 in tema di sospensione dell’attività imprenditoriale, che verrà applicato al verificarsi delle sotto indicate casistiche:
- Impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarm
ente occupati - Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I):
- mancata elaborazione del DVR
- mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- mancata formazione ed addestramento
- mancata individuazione RSPP
- mancata elaborazione del POS
- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- mancata fornitura DPI contro cadute dall’alto
- mancanza di protezioni verso il vuoto
- mancata applicazione delle armature di sostegno (rischio seppellimento)
- lavori in prossimità di linee elettriche senza le necessarie disposizioni organizzative e procedurali
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Articolo 18 del Dlgs 81/2008 (Obbligo del DATORE DI LAVORO e del DIRIGENTE)
- Individuare il Preposto o i Preposti per le attività di vigilanza di cui all’articolo 19.
- I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.
- Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
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Articolo 19 del Dlgs 81/2008 (Obbligo del PREPOSTO)
In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i Preposti devono:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e uso di mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
- In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
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Articolo 37 del Dlgs 81/2008 (Formazione dei lavoratori)
Entro il 30 giugno 2022 verrà adottato un Accordo nel quale verrà previsto un accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi in materia di formazione in maniera da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione OBBLIGATORIA a carico del Datore di Lavoro
- l’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i discenti dei percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
Svolgimento dell’ADDESTRAMENTO dei lavoratori in base alla mansione, che consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste inoltre nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatico.
