Legge annuale P.M.I. – 11 marzo 2026 n.34

Legge annuale sulle piccole e medie imprese
Legge 11 marzo 2026 n.34 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 come Legge 11 marzo 2026, n. 34
Introduzione modifiche al D.Lgs. 81/2008 con interventi su diversi aspetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
ENTRATA IN VIGORE IL 7 APRILE 2026
- Lavoro agile, smart working
- Esonero assicurazione per carrelli elevatori e altri veicoli
- Modelli di organizzazione e gestione semplificati
- Formazione in cassa integrazione
- Addestramento nei luoghi di lavoro
Il “Lavoro Agile” (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall’assenza di vincoli orari o spaziali (postazione fissa), basata su flessibilità, autonomia e responsabilizzazione sui risultati. Prevede l’uso di tecnologie digitali e un accordo individuale tra le parti.
L’articolo 11 della legge 34/2026 introduce un nuovo comma 7-bis all’articolo 3 (Campo di applicazione) del d.lgs. 81/2008 (TU) disciplinando per la prima volta, “in modo organico gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore stesso”.
Riprendiamo il nuovo comma 7-bis:
«7-bis. Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali»
L’assolvimento degli obblighi di sicurezza connessi alla modalità di lavoro agile, in particolare quelli relativi all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale. La legge 24/2026 introduce poi anche una sanzione penale per il caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua.
Esonero assicurazione obbligatoria per carrelli elevatori e altri veicoli agricoli
Con l’articolo 9 della legge PMI all’articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private dopo il comma 1 sono inseriti due nuovi commi:
«1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonchè per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all’articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali».
Modelli di organizzazione e gestione semplificati
La legge 34/2026 prevede procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza delle imprese di dimensioni minori.
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell’adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo.
Provvederemo ad informare ed aggiornare la clientela sulle procedure da adottare, non appena verranno pubblicati dall’INAIL i relativi modelli semplificati.
Formazione dei lavoratori in cassa integrazione
Lo stesso articolo 10 presenta novità anche per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG).
È aggiunta la lettera b-bis all’articolo 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 estendendo la possibilità di erogare la formazione ai lavoratori anche durante i periodi di CIG, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro.
Riprendiamo integralmente l’articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 con la modifica evidenziata:
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
Addestramento nei luoghi di lavoro
Anche il comma 5, che riguarda le modalità di erogazione dell’addestramento, è stato oggetto di modifica. Questo è il nuovo comma 5 dell’articolo 37:
5. L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato.
I nostri consulenti rimangono a Vs. disposizione per ulteriori informazioni in merito


