Obbligo assicurativo RC Auto: estensione anche ai carrelli elevatori ?

Il decreto legislativo n. 184 del 22/11/2023 che recepisce la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo in materia di assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.290 del 13 dicembre scorso.
Il decreto introduce alcune modifiche sostanziali al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni Private per adattarli alle norme UE.

Una delle modifiche principali riguarda la definizione di “veicolo” che va ad estendere l’obbligo assicurativo Rc Auto, che ora ricomprende “i veicoli a motore e qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia”, con una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h o in alternativa con un peso netto massimo superiore a 25 Kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 Km/h.
Inoltre, a imporre l’obbligo assicurativo è l’utilizzo del veicolo, a prescindere dalle caratteristiche, da dove viene utilizzato e dal fatto che sia in movimento o fermo, includendo in questa maniera anche quelli fermi da tempo nelle aree private.
Già alcune Assicurazioni stanno mettendosi in contatto con propri clienti per estendere la RCA (auto) anche ai carrelli elevatori, in virtù della nuova definizione di veicolo ed in virtù dell’obbligo legato all’utilizzo e non più a dove viene utilizzato, anche se pertinenza privata.
Inoltre, (questo è l’elemento che vi chiediamo di attenzionare) spesso le RCT/O (responsabilità civile aziendale) hanno una clausola di esclusione generale in cui sono esclusi tutti i danni rientranti ai sensi della legge sulla obbligatorietà assicurazione RCA, per cui potrebbe accadere che eventuali incidenti/infortuni causati con utilizzo di carrello elevatori, non siano coperti dall’assicurazione aziendale e pertanto, se non si sia attivata quella obbligatoria RCA, potrebbe essere chiamato in causa il proprietario (e forse in solido l’utilizzatore).
La portata di questa novità è ancora oggetto di discussione, ma il nostro consiglio, prima di vedere gli effetti di qualche causa in tribunale, è di valutare insieme al proprio assicuratore (sia RCT aziendale, sia RC Auto) gli effetti di tale novità legislativa, in maniera tale che almeno una delle due tipologie assicurative, copra i veicoli individuati.
I NOSTRI CONSULENTI rimango a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
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