Obbligo Vaccinale over 50 e Green Pass rafforzato

Come noto il Decreto-legge n. 1/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 4 del 7/1/2022) recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore” ha introdotto, a partire dall’8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per i cittadini (italiani, dell’UE e stranieri) che hanno compiuto i 50 anni di età o li compiranno entro il 15 giugno 2022, e a partire dal 15 febbraio 2022, l’obbligo per questi lavoratori di possedere il Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione).Sono esentati dall’obbligo vaccinale i cittadini cinquantenni in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni documentate, accertate dal medico curante o dal medico vaccinatore, secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione o che risultano privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Inoltre, tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, fino al 15 giugno 2022, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine.
Sono previste le seguenti sanzioni amministrative: il lavoratore che non possegga o non esibisca, per l’accesso nei luoghi di lavoro, il Green Pass è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva; ai datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche è applicabile una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva e in caso di violazione dell’obbligo vaccinale per i cittadini che hanno compiuto 50 anni (o che li compiono dall’8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022) è prevista, dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 100 euro.
Dipendenti e verifica del green pass
Con il Decreto-legge n. 127/2021, è stata concessa facoltà ai lavoratori di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, ottenendo l’esonero dai controlli per tutta la durata della relativa validità.
Ebbene, la recente modifica della norma in commento ha ulteriormente appesantito i controlli in capo al datore di lavoro (e di conseguenza in capo ai delegati) in quanto, a partire dal 15 febbraio 2022 è fatto obbligo a questi ultimi di verificare che i lavoratori ultracinquantenni posseggano il Green Pass “rafforzato” per poter accedere ai luoghi di lavoro.
Occorrerà quindi fare in modo che i soggetti delegati al controllo (incaricati formalmente) siano portati a conoscenza dei nominativi dei dipendenti ultracinquantenni e di quelli che hanno consegnato il green pass al datore di lavoro. Tutti gli altri potranno accedere con il green pass base.
A tal proposito, si potranno concordare, a seconda delle diverse esigenze, l’utilizzo di un database consultabile da sistema informativo e costantemente aggiornato, oppure la consegna di uno stampato che contenga tali informazioni.
Qualsiasi sia la scelta è bene tenere presente la necessità di porre in essere misure adeguate a difesa dei trattamenti effettuati, avendo cura di rendere edotti i delegati mediante apposite istruzioni.
È bene, inoltre, ricordare che il green pass è oggi revocabile e quindi diventa molto importante effettuare quotidianamente gli aggiornamenti della app Verifica C19 sui dispositivi adibiti al controllo, per consentire di scaricare l’elenco dei certificati revocati. È, quindi, consigliabile, laddove possibile, utilizzare strumenti informatici di proprietà del datore di lavoro, adeguatamente aggiornati ed utilizzati solo a tale scopo.

