Patente a crediti in edilizia, le regole: VIA DAL 1° OTTOBRE
A partire dal 1° ottobre 2024, entra in vigore la patente a crediti per il settore edile, un sistema di qualificazione che assegna punteggi alle imprese sulla base della sicurezza sul lavoro.
Ambito di applicazione
Il provvedimento regola la modalità di richiesta della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
La patente a crediti è infatti un sistema di qualificazione per le imprese edili, basato su un punteggio iniziale di 30 crediti, con la possibilità di accumularne fino a 100 nel corso degli anni. Per poter operare, servono almeno 15 crediti.
La patente sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri. Possono quindi richiedere la patente sia le imprese stabilite in Italia, sia quelle stabilite in un altro Stato membro dell’UE (per le imprese non UE, è necessaria l’autocertificazione del possesso di documenti equivalenti riconosciuti dalla legge italiana).
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La domanda all’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Per ottenere la patente, è necessario presentare una domanda online all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il processo prevede i seguenti passaggi:
- accesso al portale: accesso al portale in modalità digitale, utilizzando sistemi di autenticazione che garantiscono l’identità del richiedente (es. SPID);
- compilazione della domanda: durante la compilazione, il richiedente deve autocertificare il possesso dei requisiti sopra elencati. Alcuni requisiti (come il DURC e la certificazione di regolarità fiscale) devono essere autocertificati, mentre altri (come l’adempimento formativo o il DVR) richiedono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- patente digitale: una volta presentata e accettata la domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale e resa disponibile nel portale con tutte le informazioni aggiornate, tra cui:
- Dati identificativi del titolare (persona giuridica o lavoratore autonomo).
- Punteggio di partenza (30 crediti).
- Aggiornamenti dei crediti (che possono aumentare o diminuire in base alle azioni e alle violazioni del titolare).
La patente ha una validità continuativa, ma il punteggio può essere modificato nel tempo. La decurtazione dei crediti avviene in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza, mentre i crediti possono essere incrementati attraverso investimenti in sicurezza, adempimenti formativi e certificazioni volontarie.
Condizioni per richiedere la patente
I requisiti specifici sono:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi previsti dal Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro);
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove previsto;
- Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997;
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Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, con la quale ha fornito le prime indicazioni riguardanti il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo, sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dal 1° OTTOBRE 2024.
L’accesso sarà possibile attraverso SPID personale o CIE.
In fase di prima applicazione ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024, le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, dal 23 settembre 2024 (quindi già da oggi) devono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo:
[email protected]
La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva avrà efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
SI ALLEGA IL MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE DA INVIARE TRAMITE PEC (scarica da qui)
Si rimane a disposizione per l’eventuale assistenza alla compilazione sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dal 1 ottobre 2024.
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GECO CONSULTING SRL
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