Regione Marche: ordinanza stress termico 2026
Ordinanza regionale sullo stress termico 2026
ORDINANZA REGIONALE PER LA TUTELA DEI LAVORATORI ESPOSTI AL CALDO
In vigore dal 24 giugno 2026 al 31 agosto 2026
A partire dal 24 giugno 2026, nei giorni e nelle aree in cui il portale Worklimate segnala un livello di rischio “ALTO” per lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, sarà vietato svolgere attività lavorative all’aperto dalle ore 12:30 alle ore 16:00.
COSA DEVONO FARE LE AZIENDE
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Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha emanato l’Ordinanza n. 1 del 22 giugno 2026
recante misure urgenti di prevenzione per le attività lavorative svolte in condizioni di prolungata esposizione al sole.
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L’Ordinanza dispone, dalle ore 00:00 del 24 giugno 2026 fino alle ore 24:00 del 31 agosto 2026: DIVIETO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA |
L’attuazione di tale provvedimento è limitata ai GIORNI e alle AREE del territorio regionale in cui la mappa del rischio
indicata sul sito Worklimate – Previsione del rischio caldo, segnali un livello di rischio “ALTO”.
Il sito effettua una previsione del rischio OGNI 3 GIORNI, quindi è possibile pianificare l’attività lavorativa preventivamente.
COME VERIFICARE IL LIVELLO DI RISCHIO:
- accedere al portale Worklimate;
- inserire “Comune” oppure utilizzare la “geolocalizzazione” dell’attività lavorativa;
- consultare le previsione per i 3 giorni successivi.
(vedi immagine di esempio)
In questo specifico caso (in data 24 giugno = LIVELLO DI RISCHIO ALTO), sarà vietata l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00.

RISCHIO ALTO: Attività lavorativa vietata dalle ore 12:30 alle ore 16:00.
RISCHIO MEDIO: Attività consentita adottando le misure di prevenzione e protezione previste.
RISCHIO BASSO: Attività consentita.
SETTORI INTERESSATI
L’Ordinanza si applica in particolare alle attività svolte nei seguenti ambiti:
- settore agricolo e florovivaistico;
- di movimentazione, deposito, carico e scarico merci in aree esterne nell’ambito della logistica
(indipendentemente dal settore logistico); - cantieri edili;
- cantieri stradali;
- cantieri navali all’aperto;
- attività estrattive svolte in cava.
ATTIVITÀ DI CONSEGNA MERCI
Per le attività di consegna merci mediante velocipedi devono essere adottate misure organizzative e fornite idonee dotazioni di protezione (es. acqua e creme solari) per prevenire il rischio da calore.
MISURE ORGANIZZATIVE RACCOMANDATE
L’Ordinanza richiama espressamente le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare“ e raccomanda ai datori di lavoro di valutare:
- anticipazione dell’inizio delle attività lavorative;
- eventuale prosecuzione delle attività nelle ore serali;
- riprogrammazione delle lavorazioni più gravose;
- utilizzo di aree ombreggiate o protette;
- incremento delle pause di recupero;
- alternanza del personale esposto;
- utilizzo di attrezzature che riducano l’esposizione diretta alla radiazione solare.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’applicazione dell’Ordinanza:
- le pubbliche amministrazioni;
- i concessionari di servizio pubblico ed i loro appaltatori quando trattasi di:
- interventi urgenti di pubblica utilità;
- interventi di protezione civile;
- attività necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità.
Fermo restando l’obbligo di adottare adeguate misure di prevenzione e protezione.
Restano validi eventuali accordi aziendali o sindacali migliorativi.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:
Si ricorda che l’Ordinanza non sostituisce gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, è raccomandata l’adozione delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.

Vi invitiamo a prendere visione dell’Ordinanza
e adottare tutte le misure necessarie per la vostra attività.
I nostri consulenti rimangono a vostra disposizione
per ulteriori informazioni in merito.
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GECO CONSULTING SRL
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