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La GECO Consulting s.r.l. è in possesso delle necessarie figure professionali per la verifica dei siti contenenti amianto e si occupa, per conto di enti pubblici e privati, della consulenza per la bonifica ambientale per quanto riguarda la sua rimozione.

L’azienda, infatti, si interpone tra il cliente e l’ente preposto, come ad esempio la ASL competenti per territorio, per predisporre la corretta documentazione necessaria per il trasferimento dell’amianto rimosso, in discariche autorizzate.

A livello normativo bisogna distinguere due casi:

  • Edifici di civile abitazione
  • Edifici pubblici o privati all’interno dei quali si svolge un’attività lavorativa (anche aperta al pubblico)

Nel primo caso gli obblighi sono a carico del proprietario, nel secondo caso essi sono a carico sia del datore di lavoro dell’azienda, sia a carico del proprietari dell’edificio, se non coincide con il datore di lavoro.

Per gli edifici pubblici, il datore di lavoro corrisponde alla figura del dirigente pubblico, mentre il proprietario corrisponde all’ente pubblico (Comune, Provincia, Regione).

La normativa attuale obbliga il datore di lavoro o proprietario di un edifico potenzialmente contenente amianto, ad eseguire una valutazione preliminare dell’effettiva presenza di amianto, se necessario anche con campionamenti e analisi eseguita da laboratori abilitati.

Una volta accertata la sua presenza, è necessario eseguire la valutazione del rischio per la salute dei lavoratori e degli occupanti l’edificio, in funzione del tipo di amianto (compatto o friabile), del suo confinamento, del suo stato e di condizioni particolari che potrebbero facilitare la dispersione delle fibre (correnti d’aria, vibrazioni, ecc.).

La rimozione dell’amianto da edifici di civile abitazione, non è in prima fase obbligatoria per legge, ma se a seguito della valutazione del rischio, si ritiene che il rilascio di fibre di amianto nell’ambiente, superi limiti di legge, il Sindaco del Comune di appartenenza, a seguito di parere della ASL o di denuncia degli abitanti, può disporre la bonifica.

Per edifici di attività lavorative, sulla base della valutazione del rischio e del reale livello di pericolo per gli occupanti, il datore di lavoro dovrà programmare ed eseguire, nei tempi tecnici strettamente necessari, interventi di bonifica dell’amianto responsabile del rilascio di fibre.

La bonifica dell’amianto non comporta necessariamente la rimozione, ma si potrebbe effettuare un incapsulamento o un confinamento del materiale contenente amianto.

La scelta del criterio è delegata al proprietario dell’edifico e/o al datore di lavoro, in funzione dei rischi che la bonifica stessa può comportare per gli occupanti l’edificio.

La GECO Consulting s.r.l. è in possesso delle necessarie figure professionali per la verifica dei siti contenenti amianto e si occupa, per conto di enti pubblici e privati, della consulenza per la bonifica ambientale per quanto riguarda la sua rimozione.

L’azienda, infatti, si interpone tra il cliente e l’ente preposto, come ad esempio la ASL competenti per territorio, per predisporre la corretta documentazione necessaria per il trasferimento dell’amianto rimosso, in discariche autorizzate.

A livello normativo bisogna distinguere due casi:

  • Edifici di civile abitazione
  • Edifici pubblici o privati all’interno dei quali si svolge un’attività lavorativa (anche aperta al pubblico)

Nel primo caso gli obblighi sono a carico del proprietario, nel secondo caso essi sono a carico sia del datore di lavoro dell’azienda, sia a carico del proprietari dell’edificio, se non coincide con il datore di lavoro.

Per gli edifici pubblici, il datore di lavoro corrisponde alla figura del dirigente pubblico, mentre il proprietario corrisponde all’ente pubblico (Comune, Provincia, Regione).

La normativa attuale obbliga il datore di lavoro o proprietario di un edifico potenzialmente contenente amianto, ad eseguire una valutazione preliminare dell’effettiva presenza di amianto, se necessario anche con campionamenti e analisi eseguita da laboratori abilitati.

Una volta accertata la sua presenza, è necessario eseguire la valutazione del rischio per la salute dei lavoratori e degli occupanti l’edificio, in funzione del tipo di amianto (compatto o friabile), del suo confinamento, del suo stato e di condizioni particolari che potrebbero facilitare la dispersione delle fibre (correnti d’aria, vibrazioni, ecc.).

La rimozione dell’amianto da edifici di civile abitazione, non è in prima fase obbligatoria per legge, ma se a seguito della valutazione del rischio, si ritiene che il rilascio di fibre di amianto nell’ambiente, superi limiti di legge, il Sindaco del Comune di appartenenza, a seguito di parere della ASL o di denuncia degli abitanti, può disporre la bonifica.

Per edifici di attività lavorative, sulla base della valutazione del rischio e del reale livello di pericolo per gli occupanti, il datore di lavoro dovrà programmare ed eseguire, nei tempi tecnici strettamente necessari, interventi di bonifica dell’amianto responsabile del rilascio di fibre.

La bonifica dell’amianto non comporta necessariamente la rimozione, ma si potrebbe effettuare un incapsulamento o un confinamento del materiale contenente amianto.

La scelta del criterio è delegata al proprietario dell’edifico e/o al datore di lavoro, in funzione dei rischi che la bonifica stessa può comportare per gli occupanti l’edificio.