Sicurezza sul lavoro e patente a punti: ecco come funziona
Con il decreto legge del 2 marzo 2024 è stata introdotta la cosiddetta “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ed entrerà in vigore dal 1 ottobre 2024 (anche se molto probabilmente il decreto subirà modifiche in sede di conversione parlamentare e quindi ci torneremo qualora modificato).
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente subirà le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Dal momento in cui entrerà in vigore il nuovo sistema, verrà rilasciata una patente in formato digitale dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- Iscrizione alla camera di commercio
- Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37
- Adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto
- Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC)
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)

Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
In caso contrario comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da 6.000,00 a 12.000,00 euro e l’esclusione dalla partecipazione degli appalti pubblici per un periodo di 6 mesi.
Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.
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La patente subisce le decurtazioni correlate agli accertamenti nei seguenti casi:
Accertamento delle violazioni di cui all’Allegato 1 : 10 crediti
ALLEGATO 1 – D.Lgs. 81/08: Di seguito i provvedimenti di SOSPENSIONE che possono essere adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali:
- all’atto ispettivo se almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;
- se vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08, quali:
- Mancata elaborazione del DVR
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata nomina RSPP
- Mancata elaborazione del POS
- Mancata fornitura dei DPI anticaduta
- Mancanza di protezione contro il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
- Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo
- 12-bis. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto
Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI : 7 crediti
- Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
- Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
- Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
- Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
- Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- Lavori subacquei con respiratori.
- Lavori in cassoni ad aria compressa.
- Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Provvedimenti sanzionatori: 5 crediti
Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo da cui sia derivat:
- morte : 20 crediti
- inabilità permanente al lavoro : 15 crediti
- inabilità temporanea che superi i 40 giorni : 10 crediti
I NOSTRI CONSULENTI rimango a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
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