Utilizzo di diisocianati: principali novità
Principali novità per uso e immissione sul mercato di diisocianati
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149 del 03.08.2020, che modifica l’Allegato XVII del Regolamento (CE) REACH, è stata introdotta una nuova restrizione all’uso e all’immissione sul mercato dei diisocianati, come costituenti di altre sostanze o in miscele.
Ricordiamo che l’allegato XVII del REACH riporta l’elenco di tutte le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di alcune sostanze, miscele e articoli pericolosi. Il Regolamento (UE) 2020/1149 introduce la restrizione 74 sull’uso e l’immissione sul mercato di “diisocianati” sia aromatici che alifatici. I diisocianati sono sostanze classificate in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 (H334) e sensibilizzanti della pelle di categoria 1 (H317).
I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.
La restrizione proposta nel fascicolo a norma dell’allegato XV mira a limitare l’uso dei diisocianati in applicazioni industriali e professionali a meno che non siano state attuate misure tecniche e organizzative e sia stata svolta la formazione del personale addetto all’utilizzo.
Il RAC (Comitato per la Valutazione dei Rischi) ha concluso che una formazione adeguata rappresenta una necessità fondamentale e che tutti i lavoratori che manipolano diisocianati dovrebbero disporre di una conoscenza sufficiente dei pericoli di tali sostanze ed essere consapevoli dei rischi connessi al loro uso, nonché conoscere a sufficienza le buone pratiche di lavoro e le adeguate misure di gestione dei rischi, compreso l’uso corretto di appropriati dispositivi di protezione individuale.
Nello specifico, la restrizione prevede che:
Dal 24 FEBBRAIO 2022: non sarà più consentita l’immissione sul mercato di diisocianati, a meno che la concentrazione complessiva di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o che il fornitore garantisca che il destinatario sia a conoscenza delle prescrizioni normative in merito alla formazione degli addetti sull’uso sicuro dei diisocianati. A tale scopo, il fornitore dovrà riportare sull’imballaggio la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Dal 24 AGOSTO 2023: l’uso industriale e professionale di diisocianati non sia più consentito, a meno che la concentrazione complessiva di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro possa garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro impiego.
Per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
La nuova restrizione mira a limitare l’esposizione dei lavoratori ai diisocianati attraverso una formazione adeguata anche on-line, i cui argomenti sono dettagliati in funzione del settore d’impiego e della modalità di applicazione di tali sostanze e delle miscele in cui sono contenute. Le informazioni sulla necessità della formazione sull’uso sicuro dei diisocianati (come sostanze o come componenti di miscele) devono fluire lungo tutta la catena di approvvigionamento così come l’accesso al materiale didattico che deve essere garantito nella lingua ufficiale dello Stato Membro in cui tali prodotti sono distribuiti.
INVITIAMO TUTTE LE AZIENDE A VERIFICARE LA PRESENZA DI TALI SOSTANZE (DIISOCIANATI) ALL’INTERNO DEGLI AGENTI CHIMICI UTILIZZATI.
.DOVE È POSSIBILE VERIFICARE LA PRESENZA DI DIISOCIATATI NEI PRODOTTI CHIMICI?
È possibile verificare la presenza e la concentrazione di tale sostanza all’interno dei prodotti chimici in uso tramite:
– Schede Dati di Sicurezza – SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
Geco Consulting si è gia’ attivata per offrirvi la formazione nei tempi stabiliti da tale regolamento (entro 24.08.2023) a breve vi verranno fornite indicazioni piu’ dettagliate.
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Per ulteriori informazioni potete contattare:
Settore Ambiente – Ufficio 0721.987027 interno 5